Diritto penale e internazionale

Avvocati esperti in diritto penale,

diritto penale minorile,  

e diritto internazionale

a Trento e provincia

Lo Studio Legale Graziadei di Denno offre la propria assistenza professionale anche nell'ambito del diritto penale, provvedendo sia alla difesa delle vittime di un reato che alla difesa delle persone querelate, denunciate o sottoposte a procedimento penale. Lo studio ha maturato esperienza anche nel delicato ambito del diritto penale minorile. 

Le competenze dello Studio legale Graziadei spaziano anche nel settore del diritto internazionale, occupandosi sia delle procedure di recupero crediti transfrontaliere che della tutela dei richiedenti asilo politico.

Querela

La querela, prevista dall’art. 336 codice di procedura penale, è l’atto mediante il quale la persona offesa da uno dei delitti per i quali non è disposta la procedibilità d’ufficio (per i quali è prevista la denuncia), manifesta la propria volontà di perseguire penalmente il fatto di reato di cui la stessa è vittima.

Costituisce, pertanto, un "atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, alla cui conforme manifestazione di volontà la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi" (Cass. n. 46282/2013), i quali in assenza di querela difetterebbero del presupposto necessario per la procedibilità

 

La titolarità del diritto

Ex art. 120 c.p. il diritto di querela sorge in capo a "ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza". 

L’esercizio del diritto coincide, quindi, di regola con la stessa vittima del reato (soggetto passivo), che può esercitarlo personalmente o tramite procuratore speciale (art. 336 c.p.p.). 

Quando la persona offesa, invece, è minore di anni 18 o è interdetta a causa di infermità di mente, il diritto è esercitato dal genitore o dal tutore. 

Per i minori che abbiano compiuto 14 anni e gli inabilitati, il diritto di querela è esercitabile direttamente o, in loro vece, dal genitore, dal tutore o dal curatore, anche di fronte alla contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, delle stesse vittime. 

La dichiarazione di querela deve contenere due elementi essenziali: la notizia di reato e la volontà che si proceda penalmente in ordine allo stesso. 

Il primo elemento consiste nella descrizione del fatto di reato, con eventuali notizie sull'autore dello stesso o sulle prove. Tuttavia, al querelante non compete dare una qualificazione giuridica all'evento, essendo sufficiente che lo stesso esponga anche succintamente il fatto (Cass. n. 4043/1985; Cass. n. 7313/1979). 

Quanto al secondo elemento, la manifestazione della volontà da parte della persona offesa nel perseguire penalmente il colpevole del fatto di reato deve risultare in modo equivocabile dall'atto (Cass. Pen. n. 1445/1973). 

In tal senso, la giurisprudenza ha affermato che la sussistenza della volontà di punizione da parte della vittima non richiede formule sacramentali, pertanto, la stessa assume efficacia anche con la semplice dichiarazione "denuncio ad ogni effetto di legge" (Cass. n. 40770/2006) e anche "implicitamente" (per c.d. fatto concludente) potendo riconoscersi la volontà di sporgere querela anche nell'atto con cui la persona offesa si costituisce parte civile, nonché "nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio" (Cass. n. 43478/2001). 

L’atto di querela deve, infine, contenere la sottoscrizione del querelante, che andrà autenticata laddove la dichiarazione venga presentata materialmente da persona diversa dal proponente. 

La mancata autenticazione della sottoscrizione, nell'ipotesi in cui la querela non venga recapitata personalmente dall'interessato, "riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell’atto dal titolare del diritto di querela determina l’improcedibilità dell’azione penale" (Cass. n. 21447/2008). 

La querela può essere presentata di fronte a un pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria (ovvero, all'estero, a un agente consolare), sia in forma orale (in tal caso sarà il pubblico ufficiale a redigere il verbale e a farlo firmare alla parte) che in forma scritta. 

Ove presentata personalmente dal proponente, l’autorità che la riceve, ex art. 337, 4° comma, c.p.p., deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione del soggetto che la presenta e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero. 

L’atto può essere recapitato anche tramite un incaricato o spedito per posta raccomandata, previa autentica della firma del soggetto legittimato, anche da parte del soggetto difensore nominato (Cass. n. 36989/2010; Cass. n. 39049/2007). La giurisprudenza ha ritenuto valida anche l’autenticazione della firma da parte del difensore non formalmente nominato, purché la volontà della nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni presenti nell'atto, come l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. n. 38905/2008; Cass. n. 26549/2006), mentre non è valida l’autentica della firma da parte di un avvocato non designato come difensore ma soltanto incaricato della sua presentazione (Cass. n. 42140/2008). 

In ordine ai termini, il diritto di querela, secondo quanto dispone l’art. 124, 1° comma, c.p., deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. 

Il termine è raddoppiato a sei mesi se il fatto concerne reati contro la libertà sessuale. 

Il diritto di querela, inoltre, salvo che la stessa non sia già stata proposta, si estingue con la morte della persona offesa (art. 126 c.p.). 

 

La remissione e la rinuncia alla querela

Una volta proposta, la querela può essere ritirata per remissione o rinuncia

La remissione è una manifestazione di volontà con la quale la persona offesa dichiara, anche a mezzo di procuratore speciale, all'autorità procedente o a un ufficiale di polizia giudiziaria (il quale deve trasmetterla immediatamente all'autorità) di non voler più perseguire penalmente l’autore del reato contestato in precedenza. 

L'istituto della remissione può intervenire solo prima della condanna, salvo che la legge non disponga diversamente (art. 152, 3° comma, c.p.), è irrevocabile e non può essere sottoposto a termine o condizioni

Ove accettata dal querelato, esplicitamente o anche implicitamente (Cass. n. 19568/2010), anche tramite procuratore speciale, la remissione determina la cessazione dell’azione penale avviata con l’esercizio del diritto di querela e l’estinzione del reato (Corte Cost. n. 211/1995). 

La remissione non opera con riferimento ai reati in materia sessuale. 

Oltre alla remissione, la persona offesa può anche effettuare rinuncia al diritto di querela, manifestando la volontà di non procedere penalmente per il reato di cui è stata vittima. 

La rinuncia è un atto irrevocabile e può essere manifestata espressamente o tacitamente (mediante fatti incompatibili con la volontà di querelare) da parte della persona offesa. 

Ex art. 124, ultimo comma, c.p., la rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato

Costituzione di parte civile

L'atto con il quale ci si costituisce parte civile nel processo penale è un atto complesso che consta di determinate formalità. Il contenuto dell'atto è, all'uopo, scandito dalla normativa codicistica; si legge a tal riguardo (art. 78 c.p.p.) che esso deve contenere

  • le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; 
  • le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; 
  • il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; 
  • l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; 
  • la sottoscrizione del difensore. 

L'atto di costituzione di parte civile può essere presentato in udienza o fuori udienza. Laddove dovesse essere presentato fuori udienza, deve essere notificato, a cura della parte civile, alle altre parti e lo stesso produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. 

Ricorsi avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale 

In caso di decreto di espulsione, il cittadino extracomunitario ha la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero nel termine di 60 giorni al Prefetto.

Il cittadino extracomunitario, in caso di rigetto da parte della Questura della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, ha la possibilità di impugnare il suddetto provvedimento, presentando ricorso entro 60 giorni avanti al Tar e/o formulando ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del medesimo.

Il cittadino extracomunitario, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può richiedere la concessione della cittadinanza in presenza dei seguenti requisiti:

  • il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
  • se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio;
  • il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
  • se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio;
  • il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
  • se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio;
  • il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio;
  • se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio;

Diritto dell'immigrazione

Il diritto dell’immigrazione, come sopra accennato, tocca ambiti trasversali di diritto penale, amministrativo, civile, del lavoro.

Tale complessa disciplina non si compone peraltro esclusivamente di norme nazionali poiché non solo il diritto dell’Unione europea (sia dei trattati sia derivato) disciplina continuamente la materia, ma anche il diritto internazionale pone in questo ambito numerose limitazioni all'autonomia degli stati.

Diverse ed eterogenee sono le fonti normative: regolamenti e direttive dell’Unione europea, leggi, direttive, circolari.

Nello specifico, lo Studio Legale Graziadei d Denno, provincia di Trento, si occupa di ricorsi avverso espulsioni, provvedimento di rifiuto e revoca del permesso soggiorno, richiesta cittadinanza, richiesta asilo politico e ricorsi avverso provvedimento rigetto istanza asilo politico.

Richieste di concessione della cittadinanza

La cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:

  • allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9, c.1, lett. a);
  • allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all'adozione (art.9, c.1, lett. b);
  • allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9, c.1, lett. c);
  • al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9, c.1, lett. d);
  • all'apolide o al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9, c.1, lett. e, in combinato disposto con art.16, c. 2);
  • allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano (art.9, c.1, lett. f);

Recupero crediti internazionali

L'ufficio svolge un servizio di recupero crediti estero qualificato e affidabile, potendo contare su una consolidata rete internazionale di partners selezionati, sia per quanto riguarda l'attività esattiva del credito, sia per il reperimento di informazioni approfondite sulla complessiva situazione economico-patrimoniale-finanziaria del debitore

Criteri di collegamento

Sono uno degli elementi tipici della norma di diritto internazionale privato. Si tratta di quei criteri che servono a designare quale sia la legge applicabile ad una determinata categoria di rapporti.

I criteri di collegamento possono consistere in circostanze giuridiche o di fatto concernenti un particolare aspetto della situazione da regolare.

I criteri di diritto sono, ad esempio, la cittadinanza, largamente utilizzata dalle norme italiane di diritto internazionale privato, il domicilio o la residenza (utilizzabile in via sussidiaria per gli apolidi ex art. 19, L. 218/95).

Tipico criterio di collegamento di fatto è quello del luogo in cui si trova un immobile (art. 51, L. 218/95).

Non è infrequente che, nell’ambito di una stessa norma di conflitto, siano indicati più criteri di collegamento (artt. 26, 35, 46, 48, 62, L. 218/95).

Si verifica, in questo caso, una situazione di concorso di più criteri di collegamento che potrà avere il carattere di:

  • concorso successivo, quando è utilizzato il secondo criterio di collegamento soltanto nell’ipotesi di mancato funzionamento del primo (es.: per determinare la legge applicabile alla promessa di matrimonio, art. 26, L. 218/95);
  • concorso alternativo, quando la scelta avviene in funzione dei risultati pratici cui perviene (es.: in tema di forma del testamento, art. 48, L. 218/95);
  • concorso cumulativo, quando, pur essendo il criterio di collegamento formalmente unico, esso finisce per richiamare due o più ordinamenti diversi (es.: relativamente al riconoscimento del figlio naturale, art. 35, L. 218/95).

Il nostro sistema di d.i.p. conosce diversi criteri di collegamento:

  • criterio della cittadinanza: è il criterio di collegamento utilizzato dagli artt. 20, 23, 26, 27, 33, 36, 46, 56 L. 218/95;
  • criterio del luogo in cui sono posti i beni: è applicato dall’art. 51 L. 218/95 in tema di possesso e diritti reali;
  • criterio del luogo in cui è avvenuto il fatto: operativo, ex artt. 61, 62 L. 218/95 in relazione alle obbligazioni non contrattuali (atti illeciti, promesse unilaterali etc.);
  • criterio della volontà manifestata dalle parti: esso è richiamato, ai sensi dell’art. 57 L. 218/95 in materia di obbligazioni contrattuali;
  • criterio del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione: anch’esso, come il precedente, regolato dall’art. 57 L. 218/95 in materia di contratti.
  • criterio della prevalente localizzazione della vita matrimoniale.