Civile - Diritti personali

Assistenza legale a Denno volta alla tutela della persona

L'avv. Sara Graziadei interpreta l'esercizio della professione legale come attività che deve essere fattivamente dedicata alla tutela della persona e del complesso di situazioni giuridiche ad essa riferibili. 

Con questo spirito, lo Studio Graziadei opera offrendo assistenza legale a persone fisiche e giuridiche affinché i loro diritti lesi ricevano la giusta tutela nelle sedi competenti, giudiziarie ed extragiudiziarie.

Si occupano, in particolare, dei diritti della persona che derivano dai rapporti di famiglia, di successioni, tutela dei soggetti deboli mediante volontaria giurisdizione e del risarcimento danni quale forma di compensazione di un diritto violato.

Diritto di famiglia e volontaria giurisdizione

Il diritto di famiglia rappresenta una delle aree più delicate del diritto, poiché coinvolge gli aspetti più personali della vita individuale. Proprio per tale ragione, e alla luce di tale consapevolezza, lo Studio Legale Graziadei offre la propria attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale con particolare cura e professionalità, attraverso l’attenta analisi della situazione del cliente e l’individuazione delle soluzioni più equilibrate, soprattutto nell'interesse dei minori, ove coinvolti.

Lo studio offre la sua esperienza nei procedimenti di:

  • separazione personale dei coniugi e divorzio;
  • interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno;
  • adozioni nazionali e internazionali.

Separazione

Separazione consensuale e giudiziale, mediazione, condizioni, modifica delle condizioni, questioni successive all'omologa.

La separazione costituisce una cessazione dell’obbligo di convivenza dei coniugi. In seguito alla separazione cessa tra i coniugi l’obbligo di convivenza, mentre gli altri obblighi, quelli di assistenza, collaborazione e sostegno economico vengono ad esser diversamente regolati.

LA SEPARAZIONE LEGALE PUÒ ESSERE GIUDIZIALE O CONSENSUALE

La separazione giudiziale è richiesta da uno dei coniugi al giudice competente, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da arrecare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

La separazione consensuale, invece, è pronunziata dal giudice su consenso di entrambi i coniugi.

Gli effetti della separazione cessano in caso di riconciliazione dei coniugi, ed in tal caso la separazione può essere nuovamente pronunciata soltanto per fatti posteriori alla riconciliazione.

Il giudice, nel pronunciare la separazione, stabilisce le condizioni che regolano i rapporti tra coniugi e tra coniugi e figli, condizioni che, nel caso di separazione consensuale, sono concordate dai coniugi ferma restando la possibilità per ogni coniuge di richiedere in ogni tempo al giudice competente la modifica delle condizioni di separazione relativamente all'affidamento dei figli nonché alle condizioni economiche.

Successivamente alla pronuncia della separazione occorre che la medesima, affinché abbia effetto, sia omologata dal Tribunale.

Divorzio

Divorzio congiunto, giudiziale, modifica delle condizioni di divorzio.

Il divorzio rappresenta lo scioglimento del matrimonio che può essere pronunciato nei seguenti casi: 

  • a seguito della separazione personale dei coniugi protrattasi ininterrottamente per almeno tre anni; 
  • se il coniuge è soggetto: 1) ad una condanna penale passato in giudicato di particolare gravità, 2) ad una condanna penale per reati in danno del coniuge o di un figlio, 3) all'assoluzione per vizio totale di mente da uno dei delitti per i quali la condanna comporterebbe causa sufficiente a giustificare la domanda di divorzio;
  • per annullamento del matrimonio o divorzio ottenuti all'estero del coniuge straniero;
  • per mancata consumazione del matrimonio;
  • per passaggio in giudicato di una sentenza di rettificazione dell’attribuzione del sesso.

Come la separazione, il divorzio si propone con ricorso al Tribunale, su richiesta di entrambi i coniugi (c.d. divorzio congiunto) e/o su richiesta di uno dei coniugi (c.d. divorzio giudiziale).

Il giudice nel pronunciare il divorzio stabilisce le condizioni che regolano i rapporti tra coniugi, e tra coniugi e figli, ferma restando la possibilità per ogni coniuge di richiedere in ogni tempo al giudice competente la modifica delle condizioni di divorzio relativamente all'affidamento dei figli nonché alle condizioni economiche.

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

L'ordinamento italiano prevede diverse misure a tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, che costituiscono oggetto di attenzione anche dello Studio Legale Graziadei. Esse sono l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. 

Tali misure, la cui costituzione, modificazione ed estinzione devono essere sempre comunicate all'ufficiale di stato civile che le annoterà a margine dell'atto di nascita, sono sempre revocabili al venir meno delle condizioni che ne hanno resa opportuna l'adozione.

Interdizione

L'interdizione è una delle misure di protezione predisposta dall'ordinamento italiano a tutela dei soggetti, maggiorenni o minori emancipati, che si trovano in abituale stato di infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.). In passato tali soggetti dovevano essere interdetti mentre oggi, a seguito della riforma operata dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, essi sono interdetti solo quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Eccezionalmente la legge prevede che il minore non emancipato, nell'ultimo anno della sua minore età, possa essere interdetto; in tal caso l'interdizione avrà comunque efficacia dal compimento della maggiore età (art. 416 c.c.). 

Possono chiedere l'interdizione solo i seguenti soggetti: l'interdicendo, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore ovvero il pubblico ministero. Qualora l'interdicendo sia sotto la potestà o curatela dei genitori l'istanza può essere promossa esclusivamente da essi o dal pubblico ministero. La domanda di interdizione si propone innanzi al Tribunale del luogo ove l'interdicendo ha la residenza o il domicilio. Quando si chiede l'interdizione di un minore (emancipato o comunque nell'ultimo anno della sua minore età) la domanda dovrà essere proposta innanzi al Tribunale per i minorenni. Il giudice non può pronunciare l'interdizione se prima non ha proceduto all'audizione dell'interdicendo a seguito della quale, se lo ritenga necessario, può nominare un tutore provvisorio fintanto che si concluda il procedimento di interdizione (art. 419 c.c.). L'interdetto, una volta pronunciata la sentenza di interdizione, è equiparato al minore di età. Il tutore provvederà dunque ad avere cura dell'interdetto, a rappresentarlo in tutti gli atti civili e ad amministrarne il patrimonio. Come regola generale tutti gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili su istanza degli eredi o aventi causa e del tutore, ma la sentenza può prevedere che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti validamente e personalmente dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore (art. 427 c.c.).

Inabilitazione

L'inabilitazione è una misura a tutela di soggetti parzialmente incapaci di provvedere ai propri interessi. Possono essere inabilitati: il soggetto maggiorenne che si trovi in stato di infermità di mente non talmente grave da far luogo all'interdizione, coloro che per prodigalità o abuso di sostanze stupefacenti o di alcolici espongano se stessi o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, nonché il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto una sufficiente educazione, ma siano comunque parzialmente capaci di provvedere ai propri interessi (art. 415 c.c.). 

Come per l'interdizione, anche l'inabilitazione può essere chiesta per il minore non emancipato che si trovi nell'ultimo anno della minore età e anche in tal caso gli effetti della pronuncia si avranno dal compimento della maggiore età (art. 416 c.c.). Possono chiedere l'inabilitazione, oltre all'inabilitando, gli stessi soggetti legittimati a chiedere l'interdizione e cioè: il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o curatore ovvero il pubblico ministero. Qualora l'inabilitando sia sotto la potestà o curatela dei genitori, l'istanza può essere promossa esclusivamente da essi o dal pubblico ministero. La domanda di interdizione si propone innanzi al Tribunale del luogo ove l'inabilitando ha la residenza o il domicilio. Quando si chiede l'inabilitazione di un minore la domanda dovrà essere proposta innanzi al Tribunale per i minorenni. Qualora venga promosso un giudizio di interdizione, il giudice può d'ufficio pronunciare l'inabilitazione ove ne ritenga sussistenti i presupposti. Il giudice non può pronunciare l'inabilitazione se prima non ha proceduto all'audizione dell'inabilitando a seguito della quale, se lo ritenga necessario, può nominare un curatore provvisorio fintanto che si concluda il procedimento di inabilitazione (art. 419 c.c.). 

L'inabilitato, una volta pronunciata la sentenza di inabilitazione, è equiparato al minore emancipato e può pertanto compiere validamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il curatore assiste l'inabilitato nel compimento di tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (per i quali serve, in molti casi, anche l'autorizzazione del giudice tutelare). Previa autorizzazione del giudice tutelare, l'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale (art. 425 c.c.). Come regola generale tutti gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza le prescritte formalità sono annullabili su istanza degli eredi o aventi causa e del curatore, ma la sentenza può prevedere che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti validamente e personalmente dall'inabilitato (art. 427 c.c.). 

Amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è stata recentemente istituita dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004. La funzione primaria di questo istituto è di tutelare quei soggetti che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, siano impossibilitati, anche solo parzialmente o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.). 

La domanda può essere proposta dallo stesso beneficiario, anche se minore (in tal caso il decreto può essere emesso entro l'ultimo anno di minore età ed avrà efficacia a decorrere dal compimento della maggiore età), interdetto o inabilitato (in tal caso la domanda deve contenere contestuale istanza di revoca dell'interdizione o inabilitazione), nonché dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Devono presentare ricorso per amministrazione di sostegno, o comunque informarne il pubblico ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, qualora siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno (art. 406 c.c.). Il giudice tutelare deve sentire la persona a beneficio della quale è instaurato il procedimento di amministrazione di sostegno e può, ove lo ritenga necessario, nominare un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. 

Rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione tale forma di tutela è quella che limita meno di tutte la capacità di agire del soggetto tutelato. Ed infatti gli atti che devono essere compiuti dall'amministratore di sostegno in nome e per conto del beneficiario e quelli che possono essere compiuti dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno sono indicati nel decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno. Il beneficiario può sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana nonché tutti gli altri atti non ricompresi nel decreto (art. 409 c.c.). Gli atti compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto sono annullabili su istanza del beneficiario, degli eredi o aventi causa, dell'amministratore di sostegno; il pubblico ministero, oltre tali soggetti, può chiedere l'annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione del decreto e della legge (art. 412 c.c.).

Adozione

Nel quadro della tutela della persona si inscrivono anche, e soprattutto, la tutela del minore e il conseguente tema delle adozioni, per le quali lo Studio Graziadei è in grado di offrire un'accurata assistenza legale.

L'adozione è un istituto giuridico attraverso il quale un soggetto (adottando) viene ad assumere lo status di figlio legittimo rispetto ad un altro soggetto (adottante) e per volontà di quest'ultimo. È un rapporto che può sorgere sia tra persone maggiori di età che tra persone maggiori di età e minori purché, in entrambi i casi, siano rispettati alcuni presupposti espressamente previsti dalla legge. Scopo di questo breve approfondimento è quello di illustrare la procedura di adozione riguardante minori sia nazionale che internazionale.

La materia è, allo stato, interamente regolata dalla legge 4 maggio 1983 n. 184 con le modifiche successivamente introdotte dalla legge 28 marzo 2001 n. 149. In questo senso, l'attuazione della procedura di adozione (sia nazionale che internazionale) deve considerarsi come risorsa ultima destinata a realizzare la ratio della legge, ovvero garantire la piena efficacia dell'intervento suppletivo delle istituzioni qualora la famiglia di origine o le oggettive condizioni di vita non siano in grado di assicurare permanentemente l'armoniosa crescita psicofisica e l'educazione del minore.

Così, a parte i casi di abbandono conclamato nei quali non sia possibile alcun tipo di intervento di recupero del nucleo familiare, per quanto riguarda l'ordinamento italiano il minore può essere adottato solo quando venga ad essere esaurita ogni possibilità di "recupero" rispetto al nucleo familiare di origine e quando nei confronti del minore stesso sia stato emesso dal competente Tribunale per i minorenni un provvedimento che ne dichiari, appunto, lo stato di adottabilità. 

Il provvedimento, qualora venga ad essere emesso, è frutto della conclusione dell'iter previsto dagli articoli 9 e seguenti della legge 184 e deve intendersi comunque modificabile; infatti lo stesso cessa i suoi effetti oltre che nel caso in cui si giunga al perfezionamento dell'adozione, anche per raggiungimento della maggiore età dell'adottando o perché vi sia stata una revoca dello stesso in seguito all'istanza proposta dal pubblico ministero, dai genitori o dal tutore e salvo il caso che non sia in atto l'affidamento preadottivo. In situazione analoga ai fini della possibilità di adozione internazionale, in base all'omologo provvedimento dell'autorità straniera, deve trovarsi il minore che non sia cittadino italiano.

Per quanto riguarda invece le figure degli adottanti (o candidati ad essere tali) occorre che la volontà di adottare sia espressa nei modi previsti dalla legge e che sussistano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma in questione oltre, nel caso, che siano soddisfatte specifiche indicazioni dell'autorità straniera qualora si tratti di adozione internazionale. La coppia che intende proporre domanda di adozione deve quindi soddisfare i seguenti requisiti:

  • aver contratto matrimonio da almeno tre anni (o poter dimostrare, nel caso il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, una stabilità del rapporto per il periodo antecedente alla celebrazione e sino al limite dei tre anni) e non avere in corso un procedimento per la separazione personale o, ancora, non versare in una condizione di separazione di fatto (non possono chiedere l'adozione piena i single);
  • devono sussistere i requisiti relativi ai limiti di età e cioè: vi deve essere una differenza minima di età rispetto all'adottando di diciotto anni e, contestualmente, non deve essere superato il limite di quarantacinque anni di differenza quale massimo. Tale limitazione può comunque essere considerata relativa in quanto qualora il Tribunale per i minorenni accerti che l'impedimento del limite di età e la conseguente mancata adozione costituiscano un danno o un pregiudizio grave e non evitabile per il minore, può sempre non tenerne conto. Può anche essere ignorato qualora solo uno dei coniugi adottanti superi il limite massimo, ma non in misura superiore a dieci anni oppure nel caso che la coppia abbia già prole (naturale o adottiva) della quale uno dei componenti sia minore al momento dell'adozione o, ancora, che l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dalla stessa coppia;
  • la coppia deve essere effettivamente in grado di assicurare l'educazione, l'istruzione e il mantenimento del minore (o dei minori) che intende adottare;
  • l'adozione deve prescindere da specifici requisiti di sesso, razza, etnia ecc.;
  • deve essere stata presentata idonea dichiarazione presso il competente Tribunale per i minorenni (nulla vieta che possano essere proposto più richieste a differenti Tribunali) accompagnata da idonea documentazione;
  • deve essere eventualmente prestata la disponibilità all'adozione di fratelli o di minori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

La domanda, una volta presentata e qualora non intervenga alcun provvedimento, cessa di avere i suoi effetti dopo tre anni. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità di proporne una nuova.